La legge è eutanasica perché permette di sospendere alimentazione e idratazione e non prevede l'obiezione di coscienza. La posizione espressa dall'Unione Giuristi Cattolici di favore alla legge non è accettabile. Nel caso dell'uccisione di persone umane il male minore non esiste.

La legge sulle DAT è già eutanasia. Inaccettabile la posizione dei Giuristi Cattolici




di Paolo Pittaro

Lo scorso 14 dicembre il Senato ha approvato in via definitiva le Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (quest’ultime le c.d. DAT). Le valutazioni e le critiche fortemente negative su tale legge sono già state espresse in questa sede e lucidamente espresse dalla dichiarazione espressa dal nostro Vescovo mons. Giampaolo Crepaldi. Mi siano consentite alcune brevi riflessioni stimolate da interventi per così dire “di contorno”, ma di particolare rilevanza.

All’inizio di dicembre in un Convegno un illustre collega, di indiscussa stima, cultore anche del c.d. bio-diritto”, dopo aver affermato che, nella sua veste di membro del Comitato nazionale di bioetica, aveva contribuito a stendere il testo della normativa, cercando di porsi in una posizione scientifica e “neutra” fra gli opposti estremismi, addivenendo così ad una legge che riteneva apprezzabile, ha concluso il suo intervento affermando che la sua collaborazione doveva considerarsi al termine. Infatti, gli era stato richiesto di contribuire ad un ulteriore progetto normativo teso a disciplinare l’eutanasia. Ma egli si era rifiutato, scandendo, con toni accorati: i DAT sì, ma l’eutanasia proprio no!

Invero, il suo pensiero, e quello di tanti altri, poggia su un forzato equivoco di fondo, espresso dall’art. 1, comma 5, della legge, laddove, dopo aver disposto che ogni persona ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia, afferma che “ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici”. Ma la nutrizione e l’idratazione artificiali non sono cure o terapie, atte a contrastare (anche invano) una malattia, bensì atti naturali per la umana sopravvivenza. In poche parole: il nutrirsi ed il bere, in assenza dei quali il soggetto muore. Pertanto, non possono essere ritenuti un trattamento sanitario, non possono considerarsi come accanimento terapeutico, e la loro omissione (sempre che il paziente li accetti o non aggravino la sua condizione patologica) conduce alla morte. Ecco perché i DAT, se a questo portano, sono già eutanasia. Ecco perché una delle mende della normativa è la mancata previsione dell’obiezione di coscienza da parte del sanitario. Ecco perché il consenso a tale futura prospettiva non è scontato il soggetto voglia confermarlo quando, incapace di esprimersi, si trova in tale situazione. Ecco perché il tutto non può essere delegato ad altri, soggetti privati o perfino al giudice.

Certo, nell’aula di udienza al processo a carico di Marco Cappato, per aver aiutato il suicidio di Fabiano Antoniani (D.J. Fabo), tutti sono stati presi da grande commozione nell’assistere al video le condizioni di questi che, elencando le sue sofferenze, affermava la sua scelta suicidiaria: morte istantanea da lui scelta e successivamente operata. Ma non possiamo parimenti dimenticare la pari commozione, e lo sdegno, suscitato dal video in cui, nel 2005 negli Stati Uniti, si vedeva il corpo di Terri Schiavo, sebbene in coma da tanti anni, in sofferta agonia per due settimane prima di morire di fame e di sete, in quanto privata per decisione giudiziaria della nutrizione ed idratazione artificiali.

I DAT, dunque, sono già eutanasia ed appare significativo il fatto che certe forze politiche (i radicali ad esempio), dopo avere esultato per l’approvazione di tale normativa, ora auspichino una nuova legge sulla eutanasia. Quando una breccia si apre, poi il passo successivo è il crollo del muro. E la dizione normativa contribuisce a tale equivoco in una rubricazione, alla fin fine, ipocrita: la legge sul consenso informato ed i DAT, dopo aver affermato (art. 1) che essa tutela il diritto alla vita, alla dignità, alla salute ed alla determinazione della persona, in realtà maschera una scelta di morte, così come la nota legge 194 del 1978, per quanto affermi (art. 1) che “lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”, in realtà introduce l’aborto nonostante la premessa che “l’interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite”.

Ci si chiede e si lamenta (si veda, ad esempio, i pregevoli contributi offerti dal Centro Livatino o dalla Nuova Bussola Quotidiana), come mai i parlamentari cattolici abbiano votato a favore della legge. A tacere delle convenienze di partito e di vita politica (indubbiamente esistenti), si può anche supporre che tale normativa sia stata intesa come “male minore”. E a tale proposito dobbiamo citare il documento dell’Unione Giuristi Cattolici, presentato alle Camere, ove si afferma che l’UGCI “ritiene necessaria l’approvazione del disegno di legge”, in quanto “memore che l’atteggiamento ostruzionistico a proposte di leggi su temi etici ha portato spesso il Parlamento a legiferare successivamente in senso addirittura peggiorativo”.

Ma, ci chiediamo, il male minore non è sempre male? Così come non è accettabile la posizione di chi afferma che, per propria convinzione o fede religiosa, non divorzierà mai, non praticherà l’aborto, non farà scelte sessuali di gender, non ricorrerà all’inseminazione artificiale, all’utero in affitto, non farà scelte eutanasiche e via dicendo, ma non può proibire che altri, invece, possano farlo secondo le loro convinzioni. Impedirlo materialmente forse no, ma se si tratta di decidere e di votare, vuoi da cittadino nel referendum popolare, vuoi da legislatore, non deve palesare e seguire la propria convinzione e fede, perseguendo il bene comune?

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