La formula che si reputa vincente per poter "sopravvivere" o "riuscire" nella società contemporanea sembra ispirata a un certo individualismo, che spesso vede l’altro più come un ostacolo o un mero strumento del proprio volere che come condizione di possibilità di crescita e riconoscimento recipr

Persona e Stato




La formula che si reputa vincente per poter “sopravvivere” o “riuscire” nella società contemporanea sembra ispirata a un certo individualismo, che spesso vede l’altro più come un ostacolo o un mero strumento del proprio volere che come condizione di possibilità di crescita e riconoscimento reciproco. L’approccio individualistico si manifesta attraverso una spiccata propensione all’antisocialità. Il singolo inoltre spesso per apparire differente dagli altri in qualcosa, tende a considerarsi totalmente diverso oppure per avere qualcosa in comune con gli altri, vuole avere tutto in comune. Il risultato però è la preclusione della consapevolezza che sia gli elementi di comunanza, sia quelli di diversità alimentano la singola relazione e la vita della comunità. Questo induce, in ultima analisi, all’idea che le relazioni intersoggettive non siano in grado di autoregolarsi e debbano ricevere dall’esterno la regola della propria azione.

 La scienza giuridica moderna, che considera il singolo come “atomo sociale”, incapace a farsi prossimo dell’altro in quanto proteso al perseguimento e alla difesa del proprio particolare, configura lo stato quale unica fonte dell’ordinamento giuridico. L’intervento statale sarebbe il modo per disciplinare la condotta del singolo, assunto come incapace di tenere a freno i propri impulsi e desideri conflittuali. Da qui si configura l’idea di un diritto come attività sovrana, sovrapposta alle sregolate condotte umane e indispensabile per la riuscita della vita di comunità e per certi aspetti di ogni relazione sociale. Secondo questa visione, come sottolinea Francesco Gentile, lo stato quindi è concepito particolarmente come il soggetto che si impone per neutralizzare l’inevitabile conflitto intersoggettivo che, per il pensiero moderno, costituisce l’antefatto del consorzio civile, connotato dalla vigenza della legge, intesa come mera volontà del titolare del potere.

Queste idee sono espresse nella letteratura giuridica, in modo emblematico, mediante la dicotomia tra “Privato” e “Pubblico”, dove con la prima categoria ci si riferisce soprattutto all’ipotetico uomo dello stato di natura, che vive nell’immediatezza senza seguire alcuna regola che non sia il suo volere, con la conseguente guerra di tutti contro tutti, nell’icastica rappresentazione di Hobbes. Da questo scaturisce la necessità di superare lo stato di natura mediante la stipula del contratto sociale che segna la nascita dello stato, che detta ai consociati le regole da seguire nei loro rapporti. Perciò la scienza giuridica moderna nutre un affidamento assoluto nella legge, in quanto fattore di ordine delle relazioni sociali e, in generale, nel diritto quale strumento di potere dello stato sull’individuo. Le figure di Privato e Pubblico hanno quindi condizionato la regolamentazione dell’intera nostra organizzazione giuridica. Infatti mediante la codificazione del diritto ogni settore dell’esperienza giuridica è divenuto mancipio dello stato, così come mediante la figura del soggetto di diritto il singolo è stato ridotto a mero centro d’imputazione delle regole imposte dal titolare del potere. Il Pubblico decide quindi su ogni aspetto della vita individuale e il Privato è tenuto a rispettare tale diktat per non ripiombare nell’anarchia dello stato di natura. Ciò però è soltanto il presupposto della concezione positivistica del diritto, che appunto configura la legge come espressione della volontà sovrana, postulando il singolo come incapace di relazionarsi se non conformandosi alla volontà del nomoteta.

La distorsione che in tal modo si è prodotta nel rapporto tra lo stato e il singolo può essere superata solo mediante un radicale ripensamento del diritto che un sapere filosofico può propiziare dato che, a differenza di quello proprio della scienza giuridica moderna, è strutturato in modo anipotetico, ovvero non intenzionato a dominare le relazioni umane ma piuttosto teso a individuare ciò che è necessario alla nascita e allo sviluppo delle stesse, come ricorda Marino Gentile.

In realtà l’esperienza giuridica mostra l’attitudine della persona all’autoregolamentazione che sembra rappresentare il fondamento del processo dell’ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive nel vincolo della responsabilità per l’altro, che nasce dal riconoscimento dell’altro nell’evento dell’incontro. Nei confronti dell’ordinamento delle relazioni sociali che ne deriva, le istituzioni dovrebbero perciò intervenire solo in modo sussidiario per supportare l’attività di autoregolamentazione del singolo, laddove nel suo esercizio essa non raggiunga l’efficiente ed equo regolamento della vita individuale e comunitaria.

Lucio Franzese

Università degli Studi di Trieste

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