La legge sulle unioni civili equipara dal punto di vista fiscale le unioni civili al matrimonio in tutto. Ad esempio la parte superstite succede al defunto in caso di mancanza del testamento. Oltre a questo al superstite, se ci sono altri che concorrono nell’eredità, spetta comunque la riserva del diritto di abitazione presso l’immobile dove i due abitualmente abitavano, immobile che tra l’altro è completamente detassato.
Inoltre il regime previsto, in assenza di diversa convenzione tra le parti, è quello della comunione dei beni. Gli uniti civilmente poi possono usufruire della detrazione dei carichi familiari, della deduzione dell’assegno di mantenimento in caso di divorzio. In molti altri aspetti, per espressa indicazione della legge Cirinnà, il trattamento fiscale tra uniti civilmente e coniugi è identico.
Dato che la legge prevede solo che due persone dello stesso sesso possono unirsi civilmente senza dar prova che l’unione sia fondata su legami affettivi (e poi: come si potrebbe provare giuridicamente in modo inoppugnabile l’affetto?), è certo che ci saranno molti che si uniranno civilmente solo per interessi fiscali. E il bello – o forse il brutto – sta nel fatto che non è una truffa, proprio perché l’elemento affettivo non è richiesto dalla legge. E intanto – come diceva Totò – “io pago”.
Fonte: http://www.forumfamiglie.org
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