L'avvocato Amato, presidente dei Giuristi per la Vita, in storica audizione alla Commissione Giustizia del Senato ha richiamato i legislatori alla buona giurisprudenza in difesa della famiglia.

La Repubblica “riconosce” non “istituisce” la famiglia




Signor Presidente,

Onorevoli Senatori,

prima di rassegnare alcune considerazioni in merito allo schema di Testo Unificato recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», mi corre l’obbligo di formulare un sincero ringraziamento per l’invito rivolto all’associazione Giuristi per la Vita di partecipare all’odierna audizione.

Noi riteniamo che qualunque seria discussione nella delicata materia trattata dal Testo Unificato non possa prescindere dal dettato costituzionale.

Come voi ben sapete, l’art. 29 della costituzione della Costituzione stabilisce che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Il verbo “riconosce” riveste un significato assai importante in questo contesto, rilevando che lo Stato si limita a “prendere atto” di un dato oggettivo di natura. Non si dice che la Repubblica “istituisce” la famiglia – perché se così fosse avrebbe diritto a porre tutte le modifiche ritenute opportune –, ma che “riconosce” quell’istituto. In questo senso la famiglia viene definita una elemento prepolitico e pregiuridico, essendo sottratta alla disponibilità dell’ordinamento giuridico.

V’è un dato storico interessante, in questo senso. La famiglia entra a far parte dei documenti giuridici nazionali ed internazionali soltanto dopo un particolare momento storico: la seconda guerra mondiale. L’esperienza, allora, dimostrò come nello tsunami devastante della tragedia bellica, la famiglia fosse stata l’unica cosa che avesse retto a livello sociale, in un quadro complessivo di disgregazione anche sul piano istituzionale. Basti pensare a cosa è stato l’8 settembre 1943 per il nostro Paese. Ecco che, quindi, proprio alla luce di quell’evidenza, si ritenne di dover tributare alla famiglia il giusto riconoscimento, di prendere atto della sua fondamentale importanza e di tutelarne la delicata funzione. Per questa ragione oltre che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, l’importanza della famiglia verrà riconosciuta dalle maggiori costituzioni europee, da quella tedesca fino alla nostra (lo Statuto Albertino, infatti, non faceva alcun cenno alla famiglia, proprio perché considerata elemento naturale prepolitico e pregiuridico).

Prendere atto, però, non significa, come abbiamo visto, istituire.

Onorevoli senatori, noi abbiamo voluto approfondire questo particolare aspetto attraverso un’attenta esegesi dei lavori preparatori della nostra Costituzione e del relativo dibattito assembleare, partendo proprio dalla «società naturale», perché in essa risiede il nocciolo della questione.

Lo spazio di tempo a disposizione ha consentito soltanto di limitare le citazioni a tre interventi: le dichiarazioni di voto degli onorevoli Moro, La Pira e Mortati. Il primo affermò quanto segue: «Dichiarando che la famiglia è una società naturale si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte a una realtà che non può menomare né mutare». Il secondo, La Pira, precisò che «con l’espressione società naturale si intende un ordinamento di diritto naturale che esige una costituzione e una finalità secondo il tipo della organizzazione familiare». Il terzo, Mortati, volle precisare il carattere normativo della definizione di famiglia come società naturale, dichiarando che «con essa si vuole, infatti, assegnare all’istituto familiare una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione».

Poche furono le voci critiche rispetto a quella formula, e solo perché le attribuirono una portata meramente definitoria. L’on. Ruggiero, per esempio, rilevò che la Costituzione non doveva dare definizioni degli istituti, e che il progetto non ne dava alcuna, tranne che per la famiglia. Nel suo ragionamento fu interrotto dall’on. Moro interruppe, che lo fulminò con queste parole: «Non è una definizione, è una determinazione di limiti». Con quelle tre parole, espressione dell’indiscutibile intelligenza di un uomo come Aldo Moro, in maniera sintetica ed efficace fu riprodotto il pensiero della maggioranza dell’Assemblea, che volle infatti mantenere la formula «società naturale».

Ora, a noi pare che il contenuto normativo dello schema di Testo Unificato, così come attualmente formulato, travalichi decisamente i limiti posti dai Padri costituenti. Si sta, infatti, addirittura introducendo una nuova forma di famiglia, composta tra persone dello stesso sesso, attraverso la modifica dell’istituto del matrimonio.

Sì, perché, al di là di ogni risibile velo d’ipocrisia, questo disegno di legge introduce di fatto il matrimonio gay. Non è una questione nominalistica ma sostanziale. Non conta il “nomen juris” che si attribuisce a questo nuovo istituto – lo si chiami come si vuole – ma la sua reale natura.

E per comprendere quale sia tale natura è sufficiente una media conoscenza della lingua italiana.

L’art. 3, primo comma, ad esempio, ci dice che «ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio», con la sola eccezione dell’adozione. Quest’ultimo inciso, peraltro, temiamo non sia destinato ad avere vita lunga. Sarà pressoché inevitabile un intervento della Corte Costituzionale volto ad eliminarlo, sulla base dell’assunto per cui «come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità, in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale». Tribunale dei Minori di Bologna docet!

Per capire che siamo in presenza di un matrimonio a tutti gli effetti è sufficiente, poi, continuare la lettura dello stesso art.3, al secondo comma, laddove si specifica che «la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell’altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto», e anche al terzo comma, in cui si precisa che le parole “coniuge”, “marito” e “moglie”, ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso». Potremmo continuare con l’art. 4 che estende i diritti alla successione legittima del coniuge alla parte legata al defunto da un’unione civile tra persone dello stesso sesso, oppure con l’art.2, secondo comma, il quale prevede che «le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi» (si afferma quindi che sono una “famiglia”), arrivando a precisare che il cognome scelto «è conservato durante lo stato vedovile». Quest’ultima espressione, peraltro, qualora vi fossero stati dubbi, pare chiudere definitivamente la questione sulla natura di vero e proprio matrimonio che ha la cosiddetta “unione”.

Questa è una nuova forma di famiglia ma non è la famiglia prevista dalla Costituzione.

Un inciso di carattere giuridico. Qual è il fondamento su cui si basa questa “unione civile” tra persone dello stesso sesso? La risposta la dà il secondo comma dell’art.1: «il reciproco vincolo affettivo». Ho confessato ai senatori che quando ho letto questa espressione non ho potuto fare a meno di tornare con la mente a trentatré anni fai, quando ciò dovetti affrontare all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano l’incubo di tutti gli studenti di giurisprudenza: l’esame di diritto privato. Ricordo ancora quella prova, e ricordo benissimo che una domanda verteva sul concetto di rapporto giuridico. Mi si chiedeva quale fosse la differenza tra rapporto giuridico e rapporto giuridicamente irrilevante, ossia perché il diritto non si doveva occupare di rapporti quali l’amicizia, l’affetto, il sentimento, la cortesia. Il mio esaminatore, che era particolarmente colto, mi spiegò perché il legislatore «non può il libito far licito in sua legge», citando il Sommo Poeta in un celebre passo dell’Inferno. Altri tempi, qualcuno dirà, quando il diritto era una cosa seria.

Non mi pare, però, che oggi le cose siano cambiate, per cui delle due l’una: o si aggiornano i manuali di diritto, o le leggi si adeguano al diritto. C’è una terza alternativa: che il diritto si trasformi in desiderio e fantasia.

Tornando alle cose serie, onorevoli Senatori, noi riteniamo convintamente che qualunque tipo di modifica si intenda fare in ordine alla famiglia, non può non avvenire solo nell’alveo del dettato costituzionale. Dobbiamo capire, peraltro, se siamo ancora inserito nella tradizione culturale, giuridica e di civiltà dei Padri costituenti, oppure no. Se così non è, allora quello che occorre fare è semplice, basta modificare l’art.29. Ad esempio in questo modo: «La Repubblica istituisce la famiglia, definendone la natura, le funzioni, i relativi diritti e doveri». A quel punto il parlamento può fare tutto. Che so, stabilire che cinque donne tutte unite da un «reciproco vincolo affettivo» possano formare una nuova forma di famiglia. Ma, vivaddio, non si può dire che questa fosse l’idea di famiglia che avevano Togliatti, De Gasperi, Nenni, e tutti i Padri costituenti. Sono cambiati i tempi, benissimo allora cambiamo la Costituzione.

Tra l’altro, vista la portata delle implicazioni non solo di carattere sociologico ma addirittura antropologico di queste modiche giuridiche, il luogo più idoneo per affrontarle è proprio quello della sede costituzionale. Solo in un dibattito di alto livello istituzionale e con un adeguato profilo culturale si possono assumere decisione destinate a segnare il futuro della nostra civiltà.

Quello che, invece, non si può e non si deve fare, onorevoli Senatori, è tentare una rivoluzione antropologia attraverso un uso surrettizio e fraudolento della norma.

Concludo permettendomi di citare un fatto personale. Il 10 ottobre 2014 sono stato invitato come relatore ad un convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma, nell’ambito delle iniziative per la formazione professionale dei legali. Il titolo di quell’evento era “Matrimoni Adozioni tra tutela dell’infanzia e parità dei diritti civili”. Ritengo di essere stato chiamato a fare da controcanto alla vulgata politically correct su quei temi. In quell’occasione ho avuto un sussulto d’inquietudine quando ho ascoltato questo ragionamento: «bisogna prendere atto che la nostra società non è ancora matura su questioni come l’adozione gay o la fecondazione artificiale per le coppie omosessuali, ma è proprio per questo che occorre introdurre delle norme: riusciremo a far evolvere la società con la forza pedagogica delle leggi». Ho percepito immediatamente che qualcosa non quadrasse. A me, infatti, è sempre stato insegnato che è la norma – in quanto strumento finalizzato a regolare i rapporti tra i cittadini – che deve adeguarsi al naturale evolvere della società. Non il contrario. Nessuna legge, neppure se voluta dall’Europa, può rappresentare un parametro sociologico da raggiungere o imporre.

Onorevoli Senatori, non so a voi, ma a me l’utilizzo ideologico della funzione legislativa per imporre un modello culturale alla maggioranza fa venire i brividi!

Avv. Gianfranco Amato

AUDIZIONE

COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

martedì 13 gennaio 2015

INTERVENTO DELL’AVV. GIANFRANCO AMATO

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “GIURISTI PER LA VITA”


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