Il dirigente si trova in mano un candelotto di dinamite con la miccia accesa: è il primo a cui spetta di “valutare la gravità degli atti”.

Il ddl sul cyberbullismo e le responsabilità dei dirigenti scolastici





Sullo stesso argomento vedi il precedente intervento di Amedeo Rossetti qui.

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La lettura del DDL Nr 1261-B potrebbe perfettamente rappresentare un prisma dalle molteplici facce.

Interessante è anche l’Art. 5 del DDL, che in pratica trasforma la scuola nel primo organo di controllo e repressione di atti di bullismo e cyberbullismo.

Molto interessante la prospettiva che offre questo articolo: il dirigente scolastico si trova investito di una grandissima responsabilità, trovandosi in mano un cerino che brucia; supponiamo che questo riceva la segnalazione di quello che un genitore, o un insegnante, percepisce come un atto di bullismo; cosa può, o dovrebbe fare, il dirigente?

L’articolo 5 Comma 1 recita: il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità degli atti, il dirigente convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullisno , i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l’assistenza alla vittima e per l’accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.

Voglio sottolineare fino alla nausea il fatto che questa legge si basa sull’assoluta soggettività di una percezione: l’ansia.

Esiste un parametro per stabilire cosa, come o se ci siano i presupposti per l’ansia?

Faccio un esempio, forse estremo, ma che serve a rendere l’idea della soggettività di quella che è solo una percezione: alla sera esco dalla stanza e spengo la luce. Un’azione apparentemente normale. Con questa legge sul serio solo “apparentemente”, perché se è normale per me, farlo in presenza di un nictofobico, ovvero di uno che ha paura del buio, la stessa azione genera ansia.

Abbiamo già visto la definizione contenuta nel DDL di “bullismo” e “cyberbullismo” ma è importante collegare a questa anche quattro parole contenute nel Comma 1 dell’Art. 3, ovvero quello che prevede un tavolo tecnico al quale siederanno anche rappresentanti di associazioni con comprovata esperienza … nelle tematiche di genere.

Quali sono le associazioni con esperienza nelle tematiche di genere? Di cosa si occupano e su quali progetti hanno costruito la propria esperienza?

Visto l’abuso del termine “omofobia”, non è che per caso si rischi un abuso, o più di uno, con questa legge?

Ma vorrei ritornare ancora a scuola: con l’Art 5  il dirigente si trova in mano un candelotto di dinamite con la miccia accesa: è il primo a cui spetta di “valutare la gravità degli atti”; da questa valutazione dipenderà tutto il percorso successivo.

Quale scenario?

Supponiamo che mio figlio Tizio sia venuto a confidarmi che Caio lo fa star male con atteggiamenti di disturbo; quale genitore mi rivolgo alla scuola. In questo frangente il dirigente scolastico deve prendere una prima decisione , ovvero valutare se  il fatto sia grave o meno, e questo su una percezione squisitamente soggettiva; il dirigente, dopo l’opportuna valutazione, considera il fatto come “NON grave”. E se poi dovesse emergere invece nell’accaduto una certa gravità, cosa potrebbe succedere? Certamente io, come genitore della parte lesa, vedrei un danno maggiore nei confronti di mio figlio e quindi agirei di conseguenza, con il rischio per il dirigente non solo di vedersi addebitare responsabilità per omissioni di atti di ufficio, ma anche quelle dovute al maggior danno.

Nella valutazione potrebbe però accadere anche il contrario, ovvero che il dirigente valuti l’atto da me segnalato come “grave”; dopo aver proceduto alla convocazione delle parti e dopo aver attivato tutte le procedure e le consultazioni previste, alla fine viene determinato che il fatto “grave” non era: avrebbero a questo punto  Caio, o i suoi genitori, valide motivazioni per agire contro chi ha mosso un’accusa infondata?

Una legge non può avere il suo fondamento su percezioni soggettive, indefinibili e non misurabili, perché sarebbe semplicemente assurda e liberticida, antidemocratica per usare il termine molto amato dai politicamente corretti.

E spaventa non poco la minaccia di un “percorso rieducativo”, ripeto esplicitamente previsto nell’Art. 5.

Senza voler approfondire le ripercussioni che avrebbe sulla società, questa legge dovrebbe mettere molto in allarme non solo i dirigenti scolastici, ma anche gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, investiti di una responsabilità enorme, della cui portata forse nessuno si è ancora reso veramente conto.

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