Ecco il testo della delibera del Consiglio comunale sulle DAT e il regolamento conseguente. Intanto leggetela. Nei prossimi giorni ne riparliamo.

Delibera DAT: testo e contesto




Riportiamo qui di seguito il testo della delibera approvata dal Consiglio comunale di Trieste su proposta del Vicesindaco e Assessore ai Serviai del Cittadino Fabiana Martini circa le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sul fine vita e il relativo Regolamento. Nei prossimi giorni Vita Nuova ne farà una attenta analisi.

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Su proposta dell’Assessore ai Servizi al Cittadino Fabiana Martini

PREMESSO CHE

– molti cittadini hanno richiesto di sottoscrivere dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari a cui potrebbe essere sottoposto o meno chi non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato

– per venire incontro alle esigenze manifestate dai cittadini diversi Comuni italiani hanno già istituito un servizio di registrazione delle dichiarazioni anticipate di volontà

– recentemente è stata presentata al presidente del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una raccolta di firme con cui cittadini della Regione hanno richiesto che chiunque possa registrare le proprie volontà anticipate in merito ai trattamenti sanitari presso uffici pubblici quali Comuni o notai, e che queste siano registrate sulla carta regionale dei servizi che ha anche funzione di tessera sanitaria elettronica

– la “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” (Living will) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti già nel 1991 e la maggior parte dei Paesi occidentali, tra cui molti Paesi dell’Unione Europea, ha legiferato in materia, ed inoltre nei Paesi in cui non esiste ancora una legge specifica vi è comunque una giurisprudenza costante che riconosce valore alle dichiarazioni anticipate di volontà

– il Consiglio Comunale, facendosi interprete di quanto manifestato dai cittadini, ha approvato le mozioni dd. 28 febbraio 2012 n. 38/12 e dd. 23 maggio 2012 n. 74/12.

VISTI

– l’articolo 32 della Costituzione che stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» configurando per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato

– l’articolo 13 della Costituzione che afferma che «la libertà personale è inviolabile», rafforzando pertanto il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano

– la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è un diritto fondamentale del cittadino in quanto persona (titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all’integrità personale)

– la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata dal Parlamento Italiano ai sensi della Legge n° 145 dd 28 marzo 2001, all’art. 9, dove viene sancito che: «…i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione».

PRESO ATTO CHE

– le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno la funzione di fornire al medico un elemento per l’individuazione della volontà del paziente in materia di trattamento medico anche quando questi non sia più in grado di comunicarla

– il Comitato Nazionale di Bioetica, nel documento “Dichiarazioni anticipate di trattamento” dd. 18 dicembre 2003, ha affermato che le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno valore bioetico purché «non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche», non «contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia». E che «comunque il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza»

– l’istituzione da parte del Comune di Trieste di un servizio per il deposito e la custodia delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato nella quale rientra la materia in oggetto in quanto la legittimità dell’azione comunale – come sottolineato nella Nota ANCI del 23.11.2010 – trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti «la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità» (art. 13, comma 1, d.lgs. 267/2000) e quindi nella generale competenza del Comune a far fronte alle esigenze della comunità, di cui agli articoli 5, 114 117 comma 6 della Costituzione Italiana.

RAVVISATA L’OPPORTUNITÀ

di istituire un servizio, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Trieste che liberamente scelgano di avvalersene, per il deposito e la custodia delle dichiarazioni anticipate che garantisca anche l’autenticità, la provenienza e la data delle espressioni di volontà sui trattamenti sanitari a cui il dichiarante potrebbe essere sottoposto o meno qualora non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato

– di regolamentare il deposito, la registrazione e la custodia delle dichiarazioni anticipate di trattamento

– di individuare l’ufficio Servizi Generali e Notifiche – Area Risorse Umane e Servizi ai Cittadini quale ufficio preposto alla registrazione, tenuta e custodia delle dichiarazioni anticipate di trattamento, con le modalità previste dal regolamento allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

ATTESO CHE in considerazione dell’aspetto strettamente medico e dei dati sensibili contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario si ritiene di mettere a disposizione di chi si avvale della facoltà di dichiarare le proprie volontà in materia un facsimile limitatamente alla corretta indicazione delle generalità, di quanto necessario all’individuazione del dichiarante e della data di sottoscrizione.

RITENUTO di dare alla cittadinanza adeguata informazione del nuovo servizio offerto.

RITENUTO altresì di favorire l’attività di Istituzioni, Associazioni, Enti e altri soggetti che possono offrire un supporto qualificato ai cittadini interessati.

CONSIDERATO che l’istituzione del servizio non comporta spese a carico del Comune, al di fuori di quelle che già trovano copertura nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento degli uffici.

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 sulla proposta della deliberazione

in oggetto…

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

1 – di istituire un servizio per il deposito, la registrazione e la custodia delle dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti sanitari riservato ai cittadini residenti nel Comune di Trieste

2 – di approvare il “Regolamento per il deposito e la custodia delle dichiarazioni anticipate di trattamento, allegato sub A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con il quale si disciplinano le modalità di raccolta e custodia delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari

3 – di dare atto che l’Ufficio preposto alla registrazione e alla conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento è l’ufficio Servizi Generali e Notifiche – Area Risorse Umane e Servizi ai Cittadini.

2 risposte a “Delibera DAT: testo e contesto”

  1. "ilmariano" ha detto:

    Il Registro delle D.A.T. è un documento redatto o un modulo sottoscritto da un qualsiasi cittadino con il quale egli, oggi sano di mente e di corpo, esprime la sua volontà circa i trattamenti sanitari e circa il suo morire, per il tempo in cui sarà in grado di intendere e volere.
    Nessuno può prevedere con certezza quali saranno i progressi scientifici e medici nella diagnosi e nella cura di una malattia. Terapie oggi penose, domani, grazie ai progressi tecnici, potrebbero essere praticate con minori oneri. Perciò il D.A.T. reso oggi per un futuro prossimo o remoto potrebbe diventare una firma per la…”propria condanna a morte…
    Il M.C.F. e Vita è per la Vita dal concepimento alla morte naturale.

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