Dice di voler combattere il cyberbullismo ed invece combatte la libertà di espressione. La legge, così come è scritta, attribuisce rilevanza penale ad un fatto basato sul soggettivo e non più sull'oggettivo.

Cyberbullismo: il disegno di legge è tra i più pericolosi in circolazione




Nello scorso numero di Vita Nuova diversi articoli hanno affrontato il tema del bullismo e del cyberbullismo, oggetto del DDL Nr. 1261-B licenziato dalla Camera ed in attesa di approvazione al Senato.

L’argomento è così importante e delicato che necessita ulteriori approfondimenti.

Premesso che non sono un giurista, mi limito ad esprimere delle riflessioni su quanto riscontro nella lettura.

Senza mezzi termini, questa legge mi sembra una delle più pericolose in circolazione, ben peggiore del DDL “Scalfarotto” di cui tutti continuano a parlare, con l’ingenuità di chi guarda il dito che indica la luna.

L’Art. 3 Comma 1 prevede l’istituzione di un “tavolo tecnico” al quale prendono parte anche rappresentanti di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, così come è prevista anche la partecipazione di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; al Comma 4 dello stesso articolo si legge che il piano di azione redatto dal tavolo tecnico stabilisce le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

Mi preoccupa poi leggere nel Comma 2 dell’Art. 4 che è prevista la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education.

Quali saranno le associazioni con “comprovata esperienza”?

Se la “comprovata esperienza” è un requisito necessario per sedere al tavolo tecnico, quale esperienza, ovviamente comprovata, possono vantare studenti che verranno invitati ad insegnare ad altri studenti? Non saranno forse gli stessi studenti, o giovani, dell’Arcigay ( che è un’associazione) già invitati nelle scuole ad insaputa delle famiglie?

Queste domande sono pertinenti se andiamo a rileggere la definizione che troviamo nel Comma 2 del primo articolo del testo: Ai fini della presente legge, con il termine “bullismo” si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche,… , offese e derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

Non metto in dubbio che esista il cyberbullismo, così come esistono molte altre svariate forme di bullismo, compresi i bambini che vengono derisi perché grassi o perché portano gli occhiali, ma vedo molto pericolosa la costanza con la quale ultimamente si cerca di coinvolgere sempre di più le persone, scuole comprese, su questa tematica.

Senza sminuire l’importanza e la gravità di alcuni fatti di cronaca, da prendere però con le dovute cautele a tutela di improprie strumentalizzazioni, vorrei invitare alla massima attenzione su certe dinamiche.

Sotto la denominazione di “contrasto al bullismo e cyberbullismo” si nasconde una gravissima legge che prevede il reato di opinione; la legge, così come è scritta, attribuisce rilevanza penale ad un fatto basato sul soggettivo e non più sull’oggettivo.

Se l’orologio è di Pinco ed io lo sottraggo, c’è un dato oggettivo: mi impossesso di qualcosa che non è mio.

Ma l’ansia? Questo è soggettivo!

Passo davanti ad una chiesa e mi faccio il segno della croce: mi vede don Pallino e magari gli fa piacere; se però a vedermi è un anticlericale, potrebbe andare a dire che quel gesto gli ha messo ansia, e vedendomi passare tutti i giorni quel fatto diventerebbe reiterato.

Il disegno di legge sul cyberbullismo non specifica un campo determinato di azione, bensì un campo di azione “infinito”, ovvero comportamento, azioni o parole che generano ansia.

L’insistenza su questo tema non avrà mica lo scopo di instillare nelle persone una percezione di pericolo e di emergenza, facendo emergere un senso del bisogno? Una volta innescato questo, si apre quella che il mondo psicologico chiama la “finestra Overton”, ovvero rendere accettabile l’inaccettabile.

Il gran parlare di questa presunta emergenza rende nella mentalità collettiva necessaria una legge che lo contrasti, e quindi l’emanazione di questa verrebbe accolta con gli applausi del popolo.

Applausi al feretro che contiene la defunta libertà, anche di opinione e di parola.

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