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I consigli dell'avvocato per la parrocchia |
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Scritto da Giuseppe Comotti*
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giovedì 23 luglio 2009 |
All’attività di catechismo o ricreativa svolta dalle parrocchie, che
interessa quasi totalmente persone minorenni, è, in genere, applicabile
quanto prevede il codice civile circa la responsabilità dei
“precettori” che, in base all’art. 2048, sono chiamati a rispondere dei
danni che i minori provocano ad altri (ma anche a se stessi) nel tempo
in cui sono sotto la loro vigilanza. In base all’art. 2049 del codice civile, la parrocchia è chiamata a
rispondere dei danni derivanti dall’omessa vigilanza da parte delle
persone chiamate ad operare per suo conto (animatori, catechisti).
Il dovere di vigilanza si attiva nel momento in cui i minori vengono “affidati” alla parrocchia, e cioè quando entrano negli edifici utilizzati per partecipare al catechismo o alle altre attività. Il contenuto del dovere di vigilanza, imposto dalla legge e che si aggiunge a quello che comunque permane in capo ai genitori, va rapportato all’età e al grado di maturazione dei ragazzi e quindi l’avvicinamento all’età del pieno discernimento può anche non richiedere la continua presenza dell’educatore; per altro verso, la violazione dell’obbligo di vigilanza può talora comportare anche una responsabilità penale: ad esempio, per lesioni colpose, qualora vi sia una diretta correlazione tra la lesione subita da un soggetto e l’omissione della condotta diligente e prudente, adeguata alla specifica situazione e all’età del minore.
Non devono mai mancare le più elementari misure organizzative dirette ad evitare danni prevedibili, ad esempio preoccupandosi che gli ambienti utilizzati siano “a norma”, oppure facendo in modo che, se i ragazzi entrano negli ambienti parrocchiali prima dell’inizio degli incontri di catechismo, vi sia già qualche adulto incaricato di sorvegliare; in ogni caso, nessuna responsabilità può essere imputata a chi dimostri di aver sorvegliato i minori con una diligenza diretta ad impedire il fatto dannoso, oppure se si dimostra che era impossibile impedire l’evento, perché repentino ed imprevedibile.
In genere, molti ragazzi arrivano da soli nei locali della parrocchia e quindi non è di per sé necessario appurare che, all’uscita dal catechismo, vi sia qualcuno a prelevarli, salvo si tratti di bambini assolutamente non in grado di tornare a casa da soli, per i quali si dovrebbe sempre attendere il genitore o chi per esso.
Sarebbe opportuno che, all’inizio dell’anno di catechismo, venisse data ad ogni famiglia un’informazione scritta circa i giorni e gli orari delle attività e, in ogni caso, non consentire mai che il minore lasci gli edifici parrocchiali prima dell’orario stabilito, a meno che non venga prelevato dai genitori o da persona da loro autorizzata. Qui dovrebbero valere regole di buon senso, ma, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, potrebbe essere opportuno che il genitore formuli previamente per iscritto alla parrocchia eventuali indicazioni particolari: ad esempio, segnalando, in caso di separazione, che l’altro genitore non è affidatario dei figli o che non può prelevarli; in mancanza di indicazioni espresse, la parrocchia non è certo tenuta a conoscere eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, senza i quali può quindi legittimamente ritenere che entrambi i genitori hanno la potestà sui figli, per cui ciascuno di essi è di per sé legittimato a prelevare il figlio minore o ad autorizzare altri a farlo.
*avvocato, docente alla Facoltà di Diritto canonico “San Pio X” di Venezia e all’Università di Verona, direttore dell’Osservatorio giuridico della Provincia ecclesiastica veneta
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