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Regole chiare per la tutela dei minori |
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Scritto da Paolo Fusco
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giovedì 23 luglio 2009 |
La premessa è che i tempi sono cambiati. Se una volta nessuno si
sarebbe mai sognato di portare in tribunale un parroco o una
catechista, oggi non è più improbabile che avvenga: proprio come sta
capitando con i medici. E dunque, anche nelle nostre parrocchie,
varrebbe la pena di considerare meglio i risvolti legali di certe
attività o di certe procedure.
Il caso Partiamo da una storia, realmente accaduta alcune settimane fa, di cui omettiamo solo i nomi dei protagonisti e della parrocchia. La scena è quella dell’uscita da catechismo di alcune classi delle elementari. Più catechiste e un discreto numero di ragazzini affollano il giardinetto sul quale si affacciano le aule della catechesi. Arriva la madre di un bambino di quarta elementare e non trova suo figlio, accompagnato lì un’ora prima. Panico, per la madre ma anche per gli adulti presenti. La madre si dispera, piange e assicura le catechiste che le denuncerà tutte; lo stesso farà, poco dopo, il nonno del bambino nel frattempo accorso.
Purtroppo la vicenda tarda a risolversi: nessuno ha più visto il bambino, né sa cosa potrebbe essere successo. Si chiama la Polizia, che arriva non appena una volante è disponibile. Vengono sentite le persone presenti; la madre, nera in volto, è ferma nell’idea di denunciare i responsabili del fatto. La vicenda si risolve quasi a due ore dal suo inizio: la nonna di un altro bambino, certa di aver preso accordi in merito (in realtà c’era stato un equivoco, uno sbaglio di giorno), aveva preso con sé il ragazzino e l’aveva portato a casa a giocare con il nipotino. Gli animi si placano, si tira il fiato, dai familiari del bambino arriva qualche scusa alle catechiste. Ma resta la domanda: e se le cose fossero andate diversamente? Se per la svista di qualcuno, o per un errore commesso in buona fede, il bambino si fosse allontanato o fosse stato portato via da un malintenzionato e gli esiti fossero stati tragici?
Posizione di garanzia La domanda, girata a un avvocato, apre uno squarcio su una problematica che ha risvolti penali e civili, su cui le nostre parrocchie farebbero bene a riflettere, agendo di conseguenza. «Dal momento in cui un bambino viene affidato a un adulto, che si tratti di una baby sitter, una maestra o una catechista poco importa, l’adulto assume una “posizione di garanzia”», spiega l’avv. Roberto Bolognesi. Si tratta, per la giurisprudenza italiana, dell’obbligo giuridico per un soggetto di evitare il verificarsi di un evento negativo: riguarda non solo gli adulti nei confronti dei minori ma anche, ad esempio, il ruolo di un ferroviere che non ha controllato che le porte del treno siano chiuse o di un bagnino che non vigila sui nuotatori presenti nella piscina.
Gli esempi si sprecano, presi anche dall’attualità: è recente il caso di una bambina di quattro anni caduta dalla finestra di un albergo, a Palermo, durante la festa di una prima comunione. I genitori sono stati iscritti nel registro degli indagati per omesso controllo di minore. «Ma se un fatto del genere fosse accaduto ad una catechista durante la festa di fine anno catechistico...», mette in guardia l’avvocato. «In ambiti come questo non c’è liberatoria che tenga: il ragazzo è affidato alla tua custodia, tu ne rispondi».
Come a scuola Il paragone più vicino che si possa fare è quello della scuola. Soprattutto alle materne e alle elementari c’è una coscienza di questi problemi e un’attenzione alle procedure più corrette per affrontarli. Come prima cosa si stipula un’assicurazione che copra i possibili danni a terzi. «Ma bisogna che sia espressamente previsto questo tipo di tutela: certi contratti sono talmente generici che poi non c’è da stupirsi se le assicurazioni tentano di non rispondere degli eventuali danni», prosegue l’avv. Bolognesi.
Nel caso dei bambini più piccoli, poi, il bambino deve uscire dall’ambiente scolastico o parrocchiale solo dopo l’affidamento ai suoi genitori o a persona espressamente delegata (meglio in maniera scritta). Nel caso in cui i genitori acconsentano che il proprio figlio/a minore, acquisita una certa maturità, ritorni a casa da solo, occorre un atto scritto «che libera l’adulto cui è stato affidato dalla responsabilità della custodia», spiega Bolognesi. «Le scuole hanno formalizzato questi comportamenti perché, essendo accaduti casi di questo genere, hanno dovuto adeguarsi. Se dovessero accadere anche nelle parrocchie...».
In tribunale Se l’avvocato avesse dovuto prendere le difese della madre il cui figlio non si era più trovato a catechismo? «Avrei sostenuto la tesi che il catechista non può affidare il bambino a chiunque, se non c’è un’autorizzazione scritta o almeno verbale». E se avesse dovuto difendere la parrocchia? «Premerei sul fatto che non c’è stata nessuna omissione della posizione di garanzia, in quanto la persona cui è stato affidato il bambino era una persona nota, si giocava la buona fede nei rapporti interpersonali».
Un protocollo per i catechisti Una cosa è certa: siamo in pieno campo di diritto penale, con i consueti risvolti civilistici per il risarcimento del danno. Se il bambino si sottrae alla vigilanza e scappa, facendosi male o peggio morendo, si tratta di un’omissione di tutela che ha come conseguenza un possibile processo per lesioni personali o omicidio colposo. Ne risponderebbe il catechista, ma anche il parroco, legale rappresentante della parrocchia. Il quale dovrebbe dimostrare di aver scelto la persona cui è stato affidato il bambino non solo per le sue doti di fede e capacità pedagogiche ma anche perché affidabile per quanto attiene alla tutela dei minori a lei affidati. Dovrebbe dimostrare anche di aver istruito adeguatamente il “sorvegliante”. L’ideale, suggerisce Bolognesi, sarebbe una sorta di “protocollo”, contenente tutte le misure e le procedure atte ad evitare problemi di questo tipo, da consegnare a tutti i catechisti. Fantascienza? Mica tanto, visti i tempi che corrono.
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