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Il disegno di legge sul federalismo PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
giovedì 16 aprile 2009
Le nuove norme di attuazione del federalismo, se approvate anche dal Senato, renderanno operativo il federalismo fiscale, previsto dall’articolo 119 della Costituzione, che era stato modificato in tale senso dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Il succo del federalismo fiscale è la corrispondenza tra le tasse pagate dai cittadini residenti nel territorio, che restano in larga parte a disposizione della Regione di appartenenza, e l’autonomia di gestione, da parte della Regione stessa, delle risorse così raccolte e di uomini e mezzi a propria disposizione.
La legge permetterà a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni piena autonomia di spesa e di entrata, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

Il Governo avrà tempo 12 mesi, dall’entrata in vigore della legge, per realizzare la riforma, con l’emanazione dei relativi decreti legislativi. Si tratta infatti di una legge delega, ovvero di una norma approvata dal Parlamento che incarica il Governo di tradurre in norme operative alcuni principi fondamentali del nuovo assetto federalista.

Tali principi sono:

— superamento del criterio della spesa storica (ovvero dei trasferimenti statali effettuati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti);
— adozione del criterio della spesa ”standard” per i servizi essenziali;
— premio per le amministrazioni più efficienti;
— rispetto del principio di solidarietà, con l’istituzione di un fondo perequativo di sostegno per quegli enti che dispongono di ridotta capacità fiscale per il numero minore di abitanti residenti.

Dovrà, poi, essere esclusa ogni doppia imposizione sugli stessi redditi, salvo le addizionali eventualmente previste da leggi statali, in un percorso che prevede un’estrema semplificazione del sistema tributario.
Previste, infine, sanzioni per le amministrazioni “sprecone” o per quelle che non assicurano ai propri cittadini i livelli essenziali di prestazioni (sanità, istruzione, assistenza).
Le Regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia, che in parte già possiedono una certa misura di autonomia fiscale, dovranno adeguare i loro statuti ai principi sopra elencati.
 
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