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Avvocati di strada e diritto alla residenza PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
giovedì 02 aprile 2009
L’associazione “Avvocato di Strada” ha promosso una causa pilota per ottenere il riconoscimento del diritto di ottenere la residenza nella città in cui si abita, anche se si dorme in strada o in un dormitorio. L’azione giudiziale si è resa necessaria a causa del comportamento tenuto dall’amministrazione comunale di Bologna, che aveva, sino a quel momento, negato a una persona senza “fissa” dimora il diritto di fissare la propria residenza nel luogo di “abituale” dimora, nel caso in questione presso un dormitorio pubblico.
La causa si è conclusa con un’ordinanza del valore di sentenza, che accoglie la domanda del richiedente e condanna il Comune di Bologna. Ogni persona senza fissa dimora, in tutto il territorio nazionale, può oggi richiamare questo precedente per ottenere la residenza anagrafica presso i dormitori, i centri di accoglienza, le sedi di associazioni di solidarietà sociale, o semplicemente in una via fittizia che ogni città deve istituire proprio a questo scopo.

Nel nostro ordinamento giuridico la nozione e la disciplina del diritto alla residenza è contenuta, innanzitutto, nella Carta costituzionale (articoli 2, 3, 14), nel codice civile e nella legislazione speciale. Il nucleo della questione giuridica riguarda il riconoscimento del diritto alla residenza come diritto soggettivo.

Nell’ambito della Costituzione, l’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Si tratta dei diritti fondamentali attraverso i quali la persona umana può affermare la propria libertà ed autonomia, appartengono alla sfera più intima e personale dell’uomo e, per tale motivo, sono inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, indisponibili ed insopprimibili. L’articolo proclama anche l’attuazione di un principio solidarista laddove, oltre a riconoscere i diritti inviolabili, richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Quest’ultimo profilo è strettamente connesso all’art. 3 e, dunque, al rispetto e all’attuazione del principio di uguaglianza. L’art. 14 riconosce la libertà di domicilio come inviolabile e ne disciplina la tutela, reprimendo qualsiasi forma di limitazione o violazione non giustificabile “ex lege”. La giurisprudenza riconosce quindi l’esistenza di un diritto alla residenza, quale diritto soggettivo perfetto.

Ne consegue che il cittadino, che faccia richiesta di essere iscritto nei registri della popolazione residente in un comune, essendo titolare di un diritto soggettivo, non deve far altro che manifestare all’ufficiale d’anagrafe l’intenzione di fissare la propria residenza nel territorio di quel comune e dare attuazione a tale volontà.
 
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